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Fonti normative
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Fonti
normative
LEGGE
FINANZIARIA 2007
Legge
27 dicembre 2006, n. 296
Articolo 1,
comma 633
Per gli anni 2007, 2008 e 2009, č autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di
ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore
supporto delle attivitā didattiche.
LEGGE
BERSANI
Legge 2 aprile 2007, n.
40
(...)
ARTICOLO 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica.
(...)
(...)
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la
seguente: "i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro
appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta
formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente:
"o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti
al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,
e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica,
all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel
limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che
il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: "e i-quater)" sono
sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)".
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per
l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle
predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
(...)
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di
cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della
giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto
coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a
2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni
liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona
fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a
decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
(...)
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